Che cos'è la Direttiva Empowering Consumers?
L'Empowering Consumers Directive for the Green Transition (UE) 2024/825 è la Direttiva emanata dal Parlamento Europeo e dal Consiglio Europeo il 28 febbraio 2024, il cui testo è scaricabile al fondo di questo articolo.
Questa Direttiva modifica le precedenti direttive 2005/29/CE e 2011/83/UE allo scopo del rafforzamento del ruolo dei Consumatori nella transizione verde, attraverso una loro migliore protezione contro le pratiche di comunicazione sleale ed una loro più completa e più trasparente informazione.
Gli Stati membri hanno recepito questa Direttiva entro marzo 2026 ed applicarla dal 27 settembre 2026, comprese le sanzioni previste per le Aziende inadempienti: in Italia il recepimento è stato realizzato per tramite del Decreto Legislativo 20 febbraio 2026, n. 30.
La Direttiva non è autonoma, non crea un nuovo regime giuridico indipendente, ma si "limita" a modificare due direttive già esistenti quali:
- la Unfair Commercial Practices Directive (UCPD)
- la Consumer Rights Directive.
introducendo nel loro articolato normativo nuovi articoli e nuove clausole specifiche.
La Direttiva Empowering Consumers è peraltro poi solo una parte limitata del quadro normativo UE relativo al greenwashing: questa Direttiva è infatti strettamente collegata — e rafforzata — dalla più specifica proposta di Green Claims Directive, che definisce come verificare e certificare le dichiarazioni ambientali relative a prodotti e servizi.

Cosa si intende per "green claim"?
La Direttiva definisce il significato di dichiarazione ambientale ("green claim") oltre a precisare quando un messaggio è considerato ingannevole, includendo aspetti "di sistema" come:
- dichiarazioni su impatti ambientali attuali o futuri,
- performance future,
- comparazioni con altri prodotti.
In particolare la Direttiva definisce green claim come "qualsiasi messaggio o rappresentazione che affermi o suggerisca che un prodotto o un professionista:
- abbia un impatto positivo o nullo sull'ambiente,
- sia meno dannoso rispetto ad altri,
- abbia migliorato nel tempo le proprie prestazioni ambientali".
Il quadro è quindi molto ampio, diventerà quindi essenziale che le Aziende prestino attenzione alla totalità dei contenuti di comunicazione relativi alle performance ambientali dei propri prodotti e servizi.
Quali sono le finalità della Direttiva Empowering Consumers?
La sua finalità è appunto quella di aumentare la capacità dei Consumatori di fare scelte d'acquisto consapevoli: secondo la logica della Direttiva EmpCo tale obiettivo può essere raggiunto attraverso la prevenzione di dichiarazioni ambientali erronee o fuorvianti e di pratiche che incidono sulla sua percezione di durabilità e di sostenibilità dei prodotti, in coerenza con le politiche europee sulla transizione verde.
In questo modo, attraverso una corretta informazione rispetto alla sostenibilità e qualità dei prodotti, il Consumatore possa fare una scelta di acquisto consapevole.

La Direttiva, che si applica alle Aziende che operano nel mercato UE con particolare riferimento ai settori retail, e-commerce, elettronica di consumo, tessile e beni durevoli, interviene su due livelli principali:
- trasparenza ambientale, attraverso il contrasto a dichiarazioni ambientali generiche o non verificabili;
- durabilità e riparabilità, attraverso l'obbligo di esprimere informazioni chiare su durabilità (vita utile), riparabilità e aggiornamenti dei prodotti.
La Direttiva si colloca nel quadro del European Green Deal e del Circular Economy Action Plan, con l’obiettivo di rendere il mercato più trasparente e orientato a modelli di consumo più sostenibili.
L’intervento normativo agisce su due direttrici cardine, quali:
- rafforzamento della disciplina sulle pratiche commerciali scorrette;
- ampliamento degli obblighi informativi precontrattuali.
proprio allo scopo di garantire che il Consumatore possa scegliere in modo consapevole il proprio acquisto di prodotti sulla base di loro reali ed oggettive caratteristiche ambientali e di qualità.

Pratiche commerciali scorrette: estensione della “black list”
La modifica alla disciplina sulle pratiche sleali introdotta dalla direttiva EmpCo amplia l'elenco delle condotte di comunicazione vietate, tra cui essenzialmente:
- divieto di utilizzo di claim ambientali generici (“eco”, “green”, “carbon neutral”) privi di fondamento verificabile;
- divieto di affermazioni di neutralità climatica basate esclusivamente su azioni e meccanismi di compensazione delle emissioni;
- divieto di esposizione di marchi di sostenibilità non fondati su sistemi di certificazione riconosciuti o istituiti da autorità pubbliche;
- divieto di informazioni ingannevoli in materia di durabilità o riparabilità del prodotto;
- divieto di omissioni relative a limitazioni funzionali (continue, o parziali, o intermittenti) dovute a caratteristiche di un software e/o di suoi aggiornamenti.
Inoltre la direttiva EmpCo precisa che i green claim devono essere:
- trasparenti sul ciclo di vita considerato,
- verificabili con prove scientifiche,
- chiari e specifici, non vaghi o generici,
- comparabili, se confrontano prodotti.
Il principio sotteso è quello della verificabilità oggettiva delle dichiarazioni ambientali che, ormai è assodato, possono essere solidamente basate sull'utilizzo di tecniche di LCA (Life Cycle Assessment) che permettono di valutare in maniera oggettiva gli impatti carbonici ed ambientali lungo l'intero ciclo di vita di un prodotto/servizio (o, nel caso sia motivato, anche su perimetri più limitati come per esempio: "from cradle to gate", o "from gate to gate"):

Obblighi informativi precontrattuali secondo la Empowering Consumers Directive
Sul versante dei diritti dei Consumatori, vengono rafforzati gli obblighi di informazione da trasmettere ai consumatori stessi in una fase pre-acquisto, in modo che questi possano avere chiara visione e consapevolezza circa le qualità del prodotto, con particolare riferimento a:
- esistenza e durata della sua garanzia legale di conformità;
- disponibilità di pezzi di ricambio e di servizi di riparazione;
- indicazioni relative alla durabilità, ove fornite dal produttore.
- eventuali aggiornamenti software e loro impatto sulle funzionalità e fruizione temporale del bene.
Da questi criteri espressi dalla Direttiva deriva un ampliamento del contenuto minimo di informazioni da veicolare al Consumatore prima della conclusione del contratto di acquisto, sia che questo avvenga tramite canali fisici di vendita diretta, sia tramite e-commerce.
Impatti operativi per le Aziende interessate dalla Empowering Consumers Directive
L’adeguamento richiede interventi trasversali che devono essere realizzati internamente all'Azienda da parte dalle figure direttamente ed indirettamente coinvolte nella comunicazione esterna e nel marketing.

Tali azioni possono ragionevolmente essere identificate nei seguenti 4 step:
- solida verifica delle caratteristiche di "valore ambientale" dei prodotti, la base per poter codificare una comunicazione commerciale solida, trasparente e veritiera;
- revisione dei materiali informativi e commerciali relativi ai prodotti (quali: packaging, schede prodotto, sito web, campagne pubblicitarie);
- implementazione di procedure di validazione interna delle dichiarazioni ambientali e di qualità relative ai propri prodotti, tramite raccolta e conservazione delle evidenze tecniche su cui si basano tali dichiarazioni;
- coordinamento operativo tra funzioni legali, marketing e sostenibilità, al fine di assicurare coerenza tra le caratteristiche effettive del prodotto e la sua comunicazione ambientale e di qualità.
Particolare attenzione dovrà essere riservata ai sistemi di etichettatura e ai claim ambientali sintetici, oggi frequentemente utilizzati nelle strategie di comunicazione, proprio al fine di evitare cattiva informazione e/o greenwashing.
Conclusioni
La Empowering Consumers Directive for the Green Transition segna una significativa modifica della disciplina consumeristica europea, spostando l’attenzione dalla sola repressione ex-post delle pratiche scorrette ad una più intelligente e lungimirante azione preventiva fondata su richiesta di trasparenza e di correttezza, responsabilizzando le Aziende operati in UE ad un corretto adempimento di tali requisiti.
Per le Aziende l’impatto della Direttiva non è certamente solo formale: la compliance alla Direttiva, al netto delle specifiche norme nazionali di recepimento che potranno eventualmente esprimere requisiti ancora più restrittivi (eventualmente anche a livello di sanzioni), richiede un riesame sostanziale circa le qualità ambientali dei prodotti e circa le strategie di comunicazione ambientale verso il consumatore, con possibili ricadute lungo l’intera catena del valore.

Ci si augura che tale Direttiva possa davvero raggiungere i suoi obiettivi di comunicazione commerciale più solida e veritiera, di consumatori più consapevoli in fase di acquisto, di prodotti che aumentino il proprio reale livello di sostenibilità.
Il ruolo di Rete Clima a supporto delle Aziende chiamate a rispondere ai requisiti della Empowering Consumers Directive ed al D.lgs 30/2026
Rete Clima può supportare le Aziende nella verifica dei propri green claim e della comunicazione ambientale aziendale: clicca qui per avere maggiori informazioni su questo servizio.
Rete Clima può anche affiancare le Aziende nell'adempimento degli obblighi espresse dalla Direttiva e del D.lgs. 30/2026 tramite diverse azioni, essenzialmente collegate a:
- valutazione delle performance ambientali dei prodotti (anche tramite uso di tecniche di Life Cycle Assessment - LCA),
- audit ed eventuale revisione dei claims ambientali attualmente in uso in Azienda,
- codifica delle più corrette diciture ambientali e green claims (con eventuale supporto legale),
- procedurizzazione delle modalità di controllo dei claim ambientali prima della loro resa pubblica.
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